1 - Mandato di Vendita:
Obbligo di detenere un mandato:
L'agente immobiliare non può negoziare o impegnarsi in un'operazione di transazione (la regola si applica anche all'attività di gestione) senza detenere un mandato.
Non può neppure percepire una commissione in mancanza di mandato e si espone a sanzioni penali se contravviene a questa regola.
Questo mandato deve obbedire alle condizioni di forma e di sostanza fissate dalla legge Hoguet e dal suo decreto di applicazione.
Possibilità di detenere un doppio mandato:
L'agente immobiliare può essere incaricato sia dal venditore che dall'acquirente, che riunirà in occasione della vendita dell'immobile o del fondo commerciale.
La Corte di Cassazione ha infatti ammesso la validità di questo doppio mandato che permette all'intermediario di ricevere una doppia remunerazione per la stessa operazione.
Obbligo di iscrivere il mandato nel registro specifico:
Tutti i mandati devono essere menzionati in ordine cronologico su un registro dei mandati conforme a un modello fissato per decreto (Arr. 15 set. 1972, all. II: JO, 28 set., rett. 17 nov.).
Questo obbligo si impone all'agente che percepisca o meno somme di denaro.
Il numero di iscrizione nel registro dei mandati è riportato sull'esemplare del mandato che resta in possesso del mandante. Questo registro è preventivamente numerato senza discontinuità e rilegato. Deve essere conservato per 10 anni.
2 - Foglio di Visita (Bon de visite):
Il foglio di visita è un palliativo ideato dai professionisti per provare il loro intervento nella realizzazione delle transazioni loro affidate. È diventato indispensabile per l'agente immobiliare poter giustificare le sue pratiche, sia nei confronti degli acquirenti indelicati che nei confronti dei mandanti desiderosi di sapere se le diligenze vengono effettuate in conformità con il mandato concesso.
Il foglio di visita menziona classicamente tre serie di informazioni:
- l'identità dell'acquirente o delle persone per le quali l'agente effettua la visita;
- l'indirizzo dell'immobile visitato, la sua descrizione sommaria e le sue caratteristiche;
- la menzione del numero del mandato che consente all'agente di condurre la visita.
3 - Offerta di Acquisto e Promessa Unilaterale di Acquisto:
La promessa unilaterale di acquisto è la convenzione con la quale il promettente si impegna ad acquisire, a un prezzo fisso, un bene appartenente al beneficiario dell'impegno. Essa consente di differenziare la promessa di acquisto dall'offerta di acquisto (offerta d’acquisto) che contiene solo una semplice proposta di acquisire il bene.
4 - Promessa di Vendita:
Quando l'acquirente è d'accordo con il venditore sulle condizioni della vendita, e in particolare sul prezzo, potrà firmare:
- se si tratta di un immobile esistente (vecchio) o di un immobile nuovo già completato, un compromesso di vendita (compromis de vente), al fine di bloccare l'operazione e di lasciare il tempo al notaio di riunire tutti i documenti indispensabili per la preparazione dell'atto autentico. Questo compromesso di vendita può essere firmato con l'intervento di un notaio, ma non è un obbligo.
5 - Un Termine di Recesso:
Dal 1° giugno 2001, se acquistate un immobile nuovo o un immobile esistente, beneficiate di un termine di recesso (délai de rétractation) o di un termine di riflessione (délai de réflexion), entrambi della durata di 7 giorni:
- il termine di recesso si applica quando l'atto di impegno (promessa unilaterale di vendita o compromesso di vendita) è concluso tramite scrittura privata (sous seing privé); durante questo termine, potete esercitare la vostra facoltà di recesso senza alcuna conseguenza per voi, poiché tutte le somme che avrete eventualmente già versato dovranno esservi integralmente restituite.
